[1]Contabilita' separata

[2]1. Se la detenzione di scorte separate di materiali originari e non originari identici e intercambiabili comporta costi notevoli o difficolta' pratiche, su richiesta scritta degli interessati le autorita' doganali possono autorizzare per la gestione di tali scorte l'uso della cosiddetta "separazione contabile".

[3]2. Questo metodo deve poter garantire che, su un determinato periodo di riferimento, il numero di prodotti ottenuti che possono essere considerati originari coincida con il numero che si sarebbe ottenuto se vi fosse stata una divisione fisica delle scorte.

[4]3. Le autorita' doganali possono concedere tale autorizzazione alle condizioni che giudicano appropriate.

[5]4. Il metodo e' registrato e applicato conformemente ai principi contabili generali in vigore nel paese in cui il prodotto e' stato fabbricato.

[6]5. Il beneficiario di questa agevolazione puo' emettere prove dell'origine o farne richiesta, a seconda del caso, per i quantitativi di prodotti che possono essere considerati originari. Su richiesta delle autorita' doganali, il beneficiario fornisce una dichiarazione relativa al modo in cui i quantitativi sono stati gestiti.

[7]6. Le autorita' doganali controllano il modo in cui l'autorizzazione viene utilizzata e possono ritirarla in qualsiasi momento, qualora il beneficiario ne faccia un qualunque uso improprio o non rispetti qualunque altra condizione fissata nel presente protocollo.

Testo vigente dal 25 giugno 2010

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2010-06-08;97~protocollo-2-art21 · fonte su Normattiva