[1]Gestione degli errori amministrativi

[2]Qualora le autorita' competenti di qualsiasi parte, a livello della corretta gestione del sistema preferenziale di esportazione, in particolare nell'applicazione delle disposizioni dell'allegato II (concernente la definizione della nozione di "prodotti originari" e i metodi di cooperazione amministrativa), abbiano commesso un errore che comporti conseguenze in termini di dazi all'importazione, qualsiasi parte che subisca dette conseguenze puo' chiedere che il comitato per il commercio, dopo che la questione sia stata discussa sul piano tecnico fra le parti interessate in seno al sottocomitato per le dogane, la facilitazione degli scambi e le regole di origine di cui all'articolo 68, vagli la possibilita' di prendere tutte le misure del caso per risolvere la situazione. La decisione del comitato per il commercio sulle misure del caso e' adottata di comune accordo dalle parti interessate.

Testo vigente dal 10 agosto 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-07-24;120~art34 · fonte su Normattiva