[1]del presente protocollo

[2]1. L'espressione "la Comunita'" utilizzata nell'articolo 2 non comprende Ceuta o Melilla.

[3]2. I prodotti originari della Bosnia-Erzegovina importati a Ceuta e a Melilla beneficiano sotto ogni aspetto del regime doganale applicato ai prodotti originari del territorio doganale della Comunita', ai sensi del protocollo 2 dell'atto di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alle Comunita' europee. La Bosnia-Erzegovina riconosce alle importazioni dei prodotti contemplati dal presente accordo e originari di Ceuta e Melilla lo stesso regime doganale riconosciuto ai prodotti importati provenienti dalla Comunita' e originari della Comunita'.

[4]3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2 per quanto riguarda i prodotti originari di Ceuta e Melilla, il presente protocollo si applica, mutatis mutandis, fatte salve le condizioni speciali di cui all'articolo 38.

Testo vigente dal 25 giugno 2010

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urn:nir:stato:legge:2010-06-08;97~protocollo-2-art37 · fonte su Normattiva