[1]Disposizioni relative al traffico

[2]1. Le Parti mettono in comune le rispettive esperienze e cercano di armonizzare le loro legislazioni onde garantire una maggiore fluidita' del traffico durante i periodi di punta (fine settimana, feste nazionali, stagione turistica).

[3]2. In generale, le Parti favoriscono l'introduzione, lo sviluppo e il coordinamento di un sistema d'informazione sul traffico stradale.

[4]3. Esse cercano di armonizzare le disposizioni relative al trasporto di merci deperibili, di animali vivi e di sostanze pericolose.

[5]4. Le Parti cercano inoltre di armonizzare l'assistenza tecnica ai conducenti, la diffusione delle informazioni fondamentali sul traffico e di altre indicazioni di grande utilita' per i turisti, nonche' i servizi di emergenza, compresi i servizi di ambulanza.

Testo vigente dal 25 giugno 2010

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urn:nir:stato:legge:2010-06-08;97~protocollo-3-art17 · fonte su Normattiva