[1]stradale

[2]1. La Bosnia-Erzegovina armonizza, entro la fine del terzo anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, la propria legislazione in materia di sicurezza stradale, in particolare per quanto riguarda il trasporto di merci pericolose, con quella della Comunita'.

[3]2. La Bosnia-Erzegovina, quale Parte contraente dell'Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR), e la Comunita' coordinano il piu' possibile le rispettive politiche relative al trasporto di merci pericolose.

[4]3. Le Parti collaborano all'attuazione e al rispetto della legislazione in materia di sicurezza stradale, in particolare per quanto riguarda le patenti e le misure per ridurre gli incidenti stradali.

Testo vigente dal 25 giugno 2010

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urn:nir:stato:legge:2010-06-08;97~protocollo-3-art18 · fonte su Normattiva