[1]Semplificazione delle formalita'

[2]1. Le Parti convengono di snellire il flusso delle merci nei trasporti ferroviari e stradali, bilaterali o in transito.

[3]2. Le Parti decidono di avviare negoziati per concludere un accordo volto ad agevolare i controlli e le formalita' relativi al trasporto delle merci.

[4]3. Le Parti decidono di favorire, nella misura necessaria, l'adozione di altre misure di semplificazione e di collaborare a tal fine.

Testo vigente dal 25 giugno 2010

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urn:nir:stato:legge:2010-06-08;97~protocollo-3-art19 · fonte su Normattiva