[1]d'applicazione

[2]1. La cooperazione riguarda l'intero settore dei trasporti terrestri, in particolare il trasporto stradale, ferroviario e combinato, e comprende le relative infrastrutture.

[3]2. A tale riguardo, il presente protocollo riguarda, in particolare:

[4]- le infrastrutture di trasporto nel territorio dell'una o dell'altra Parte, nella misura necessaria per conseguire l'obiettivo del presente protocollo;

[5]- l'accesso al mercato, su base reciproca, in materia di trasporto stradale;

[6]- gli indispensabili provvedimenti giuridici e amministrativi, compresi quelli di natura commerciale, fiscale, sociale e tecnica;

[7]- la cooperazione per lo sviluppo di un sistema di trasporto che tenga conto delle esigenze ambientali;

[8]- gli scambi regolari di informazioni sullo sviluppo delle politiche delle Parti in materia di trasporti, in particolare per quanto riguarda le infrastrutture.

Testo vigente dal 25 giugno 2010

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urn:nir:stato:legge:2010-06-08;97~protocollo-3-art2 · fonte su Normattiva