[1]delle domande
[2]1. Per evadere le domande di assistenza l'autorita' interpellata procede, nell'ambito delle sue competenze e delle risorse disponibili, come se agisse per proprio conto o su domanda di altre autorita' della stessa Parte, fornendo le informazioni gia' in suo possesso, svolgendo adeguate indagini o disponendone l'esecuzione. La presente disposizione si applica anche alle altre autorita' alle quali la domanda e' stata indirizzata dall'autorita' interpellata qualora questa non possa agire autonomamente.
[3]2. Le domande di assistenza sono evase conformemente alle disposizioni giuridiche o regolamentari della Parte interpellata.
[4]3. I funzionari debitamente autorizzati di una Parte possono, d'intesa con l'altra Parte e alle condizioni da questa stabilite, essere presenti e ottenere negli uffici dell'autorita' interpellata o di qualsiasi altra autorita' interessata conformemente al paragrafo 1, le informazioni sulle attivita' che costituiscono o che possono costituire operazioni contrarie alla normativa doganale, che occorrano all'autorita' richiedente ai fini del presente protocollo.
[5]4. I funzionari debitamente autorizzati di una Parte possono, d'intesa con l'altra Parte e alle condizioni da essa stabilite, essere presenti alle indagini condotte nel territorio di quest'ultima.
Testo vigente dal 25 giugno 2010
