[1]Esame delle misure prese per applicare il lodo del collegio arbitrale

[2]1. Prima che scada il periodo di tempo ragionevole, la Parte convenuta informa l'altra Parte e il comitato di stabilizzazione e di associazione di tutte le misure prese per applicare il lodo del collegio arbitrale.

[3]2. In caso di disaccordo tra le Parti sulla compatibilita' delle misure notificate a norma del paragrafo 1 del presente articolo con le disposizioni di cui all'articolo 2, la Parte ricorrente puo' chiedere al collegio arbitrale originale di pronunciarsi in merito, spiegando perche' la misura non e' conforme al presente accordo. Il collegio riconvocato si pronuncia entro 45 giorni dalla data della sua ricostituzione.

[4]3. Qualora non sia possibile ricostituire, interamente o in parte, il collegio arbitrale originale, si applicano le procedure di cui all'articolo 4. Anche in questo caso, il lodo deve essere notificato entro 45 giorni dalla costituzione del collegio.

Testo vigente dal 25 giugno 2010

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urn:nir:stato:legge:2010-06-08;97~protocollo-6-art8 · fonte su Normattiva