[1]di tempo ragionevole necessario per l'applicazione del lodo

[2]1. La Parte convenuta notifica alla Parte ricorrente, entro 30 giorni dalla notificazione del lodo del collegio arbitrale alle Parti, il periodo di tempo necessario (in appresso "periodo di tempo ragionevole") per applicarlo. Le Parti cercano di giungere ad un accordo sul periodo di tempo ragionevole.

[3]2. In caso di disaccordo tra le Parti sul periodo di tempo ragionevole necessario per applicare il lodo del collegio arbitrale, la Parte ricorrente puo' chiedere al comitato di stabilizzazione e di associazione, entro 20 giorni dalla notifica ai sensi del paragrafo 1, di riunire nuovamente il collegio arbitrale originale per stabilire la durata del periodo di tempo ragionevole. Il collegio arbitrale si pronuncia entro 20 giorni dalla data di presentazione della richiesta.

[4]3. Qualora non sia possibile ricostituire, interamente o in parte, il collegio originale, si applicano le procedure di cui all'articolo 4. Anche in questo caso, il lodo deve essere notificato entro 20 giorni dalla costituzione del collegio.

Testo vigente dal 25 giugno 2010

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urn:nir:stato:legge:2010-06-08;97~protocollo-6-art7 · fonte su Normattiva