[1]Gli accordi di cui all'articolo 1 si applicano:

  • 1)ai vini della voce 22.04 del sistema armonizzato della Convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, stipulata a Bruxelles il 14 giugno 1983, ottenuti da uve fresche,
  • a)originari della Comunita' e prodotti in conformita' delle norme relative alle pratiche e ai trattamenti enologici di cui al titolo V del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo(1) e del regolamento (CE) n. 1622/2000 della Commissione, del 24 luglio 2000, che fissa talune modalita' d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo e che istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici(2)

[2]o

  • b)originari della Bosnia-Erzegovina e prodotti conformemente alle norme relative alle pratiche e ai trattamenti enologici previste dalla legislazione della Bosnia-Erzegovina. Tali norme relative alle pratiche e ai trattamenti enologici devono essere conformi alla legislazione comunitaria;

[3]--------- (1) GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1234/2007 (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1). (2) GU L 194 del 31.7.2000, pag. 1; regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1300/2007 (GU L 289 del 7.11.2007, pag. 8).

  • 2)alle bevande spiritose della voce 22.08 della convenzione di cui al paragrafo 1 che:
  • a)sono originarie della Comunita' e conformi al regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione delle bevande spiritose(1) e al regolamento (CEE) n. 1014/90 della Commissione, del 24 aprile 1990, recante modalita' d'applicazione per la definizione, la designazione e la presentazione delle bevande spiritose(2)

[4]--------- (1) GU L 160 del 12.6.1989, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dall'atto di adesione del 2005. (2) GU L 105 del 25.4.1990, pag. 9; regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2140/98 (GU L 270 del 7.10.1998, pag. 9). o

  • b)sono originarie della Bosnia-Erzegovina e sono state prodotte a norma della legislazione della Bosnia-Erzegovina, che deve essere conforme alla legislazione comunitaria.
  • 3)ai vini aromatizzati della voce 22.05 della convenzione di cui al paragrafo 1 che:
  • a)sono originari della Comunita' e conformi al regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, del 10 giugno 1991, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli(1)

[5]--------- (1) GU L 149 del 14.6.1991, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dall'atto di adesione del 2005.

[6]o

  • b)sono originari della Bosnia-Erzegovina e sono stati prodotti a norma della legislazione della Bosnia-Erzegovina, che deve essere conforme alla legislazione comunitaria.

Testo vigente dal 25 giugno 2010

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urn:nir:stato:legge:2010-06-08;97~protocollo-7-art2 · fonte su Normattiva