[1]delle indicazioni geografiche
[2]1. In Bosnia-Erzegovina, le indicazioni geografiche relative alla Comunita' di cui all'appendice 1, parte A:
- a)sono protette per i vini, le bevande spiritose e i vini aromatizzati originari della Comunita' e
- b)possono essere utilizzate esclusivamente alle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti nella Comunita'.
[3]2. Nella Comunita', le indicazioni geografiche relative alla Bosnia-Erzegovina di cui all'appendice 1, parte B:
- a)sono protette per i vini, le bevande spiritose e i vini aromatizzati originari della Bosnia-Erzegovina e
- b)possono essere utilizzate esclusivamente alle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in Bosnia-Erzegovina.
[4]3. Le Parti adottano tutte le misure necessarie, conformemente all'accordo di cui al presente allegato, per la tutela reciproca delle indicazioni geografiche di cui all'articolo 4, lettera a), punto ii), e lettera b), punto ii), utilizzate per la designazione e la presentazione di vini, bevande spiritose e vini aromatizzati originari del loro territorio. A tal fine, ciascuna Parte utilizza i mezzi legali adeguati di cui all'articolo 23 dell'accordo TRIPs per garantire una protezione efficace e impedire l'uso di un'indicazione geografica per designare un vino, una bevanda spiritosa o un vino aromatizzato non contemplati da tale indicazione o dicitura.
[5]4. Le indicazioni geografiche di cui all'articolo 4 sono riservate esclusivamente ai prodotti originari del territorio della Parte ai quali si applicano e possono essere utilizzate soltanto alle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari di detta Parte.
[6]5. La protezione prevista dall'accordo di cui al presente allegato vieta, in particolare, l'uso delle denominazioni protette per vini, bevande spiritose e vini aromatizzati non originari della zona geografica indicata, anche qualora
- a)la vera origine del vino, delle bevande spiritose e dei vini aromatizzati sia indicata;
- b)l'indicazione geografica in questione sia tradotta;
- c)tale denominazione sia accompagnata da espressioni quali "genere", "tipo", "stile", "imitazione", "metodo" o altre espressioni analoghe;
- d)la denominazione protetta viene usata in ogni caso per i prodotti della voce 20.09 del sistema armonizzato della Convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, stipulata a Bruxelles il 14 giugno 1983.
[7]6. Se piu' indicazioni geografiche di cui all'appendice 1 sono omonime, la protezione e' accordata a ciascuna di esse, a condizione che siano state usate in buona fede. Le Parti stabiliscono di comune accordo modalita' pratiche di uso che permettano di distinguere tra loro le indicazioni geografiche omonime, tenendo conto dell'esigenza di garantire un equo trattamento dei produttori e di evitare di trarre in inganno i consumatori.
[8]7. Se un'indicazione geografica di cui all'appendice 1 e' omonima di un'indicazione geografica di un paese terzo, si applica l'articolo 23, paragrafo 3, dell'accordo TRIPS.
[9]8. Le disposizioni dell'accordo di cui al presente allegato non pregiudicano in alcun modo il diritto di qualsiasi persona di usare, nel commercio, il proprio nome o quello del suo predecessore nell'attivita' commerciale, a meno che tale nome non sia utilizzato in modo da ingannare i consumatori.
[10]9. Nessuna disposizione dell'accordo di cui al presente allegato obbliga una Parte a proteggere un'indicazione geografica dell'altra Parte di cui all'appendice 1 che non e' protetta o non e' piu' protetta nel paese d'origine o e' caduta in disuso in tale paese.
[11]10. All'entrata in vigore del presente accordo, le Parti cessano di considerare le denominazioni geografiche protette di cui all'appendice 1 come termini abitualmente usati nel linguaggio corrente delle Parti quali denominazioni comuni per i vini, le bevande spiritose e i vini aromatizzati, secondo quanto previsto all'articolo 24, paragrafo 6, dell'accordo TRIPS.
Testo vigente dal 25 giugno 2010
