Questo accordo si applichera', 1. per quel che concerne la Repubblica italiana, (a) ai seguenti sistemi pensionistici italiani: (I) l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e superstiti; (II) gestioni speciali dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori autonomi; (III) la gestione separata dell'assicurazione generale obbligatoria; e (IV) i sistemi sostitutivi ed esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria specificata in (I); tuttavia, questo Accordo non si applichera' alle prestazioni non-contributivi che sono finanziati completamente o parzialmente attraverso le risorse del bilancio nazionale, e ai fini di questo Accordo, l'art. 13 non si applichera' al sistema pensionistico italiano specificato in (a) di questo paragrafo; e (b) all'assicurazione contro la disoccupazione involontaria; tuttavia, ai fini di questo Accordo, gli articoli dal 5 al 7, paragrafo 2 dell'art. 9, 11, 18, 19 e 21 non saranno applicabili al sistema italiano specificato in (b) di questo paragrafo; e 2. per quanto riguarda il Giappone, (a) ai seguenti sistemi pensionistici giapponesi: (I) la pensione nazionale (eccetto il Fondo pensionistico nazionale); (II) l'assicurazione pensionistica per i lavoratori subordinati (eccetto il Fondo Pensioni per i Lavoratori Subordinati); (III) il "Mutual Aid Pension" per i dipendenti statali; (IV) il "Mutual Aid Pension" per i dipendenti degli enti pubblici locali e per gli impiegati assimilati (eccetto il sistema pensionistico per i membri delle assemblee locali); e (V) il "Mutual Aid Pension" per il personale delle scuole private; tuttavia, ai fini di questo Accordo, la pensione nazionale non includera' la Pensione di Vecchiaia o qualsiasi altro trattamento previdenziale che sia concesso su basi transitorie o complementari per fini assicurativi e che sia liquidabile interamente o principalmente a carico delle risorse pubbliche di bilancio e l'art. 13 non sara' applicabile al sistema pensionistico giapponese specificato in (a) di questo paragrafo; e (b) al sistema assicurativo giapponese per l'impiego concernente le prestazioni di disoccupazione; tuttavia, ai fini di questo Accordo, gli articoli da 5 a 7, il paragrafo 2 dell'art. 9, 11, 18, 19 e 21 non saranno applicabili al sistema giapponese specificato in (b) di questo paragrafo.

Testo vigente dal 8 luglio 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-06-18;97~accordo-art2 · fonte su Normattiva