[1]ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E IL GIAPPONE SULLA SICUREZZA SOCIALE

[2]La Repubblica italiana e il Giappone, con l'obiettivo di regolare le loro mutue relazioni nel campo della sicurezza sociale, hanno convenuto quanto segue:

[3]Art. 1.

[4]1. Ai fini del presente accordo, (a) "cittadino" significa, con riferimento alla Repubblica italiana, un cittadino italiano come definito dalla legge della Repubblica italiana sulla cittadinanza, con riferimento al Giappone, un cittadino giapponese come definito dalla legge della Repubblica italiana sulla cittadinanza; (b) "legislazione" significa, le leggi e i regolamenti dello Stato contraente relativi ai sistemi specificati all'art. 2; (c) "autorita' competente" significa, ogni organizzazione governativa di uno Stato contraente competente per i sistemi specificati all'art. 2; (d) "istituzione competente" significa, qualsiasi istituzione previdenziale, o loro associazione dello Stato contraente, responsabile per l'applicazione dei sistemi specificati all'art. 2; (e) "prestazione" significa, una pensione o qualsiasi altra prestazione in denaro ai sensi della legge dello Stato contraente. 2. Ai fini del presente Accordo, ogni termine non definito all'interno dell'Accordo stesso assumera' il senso attribuito dalla legislazione applicabile.

Testo vigente dal 8 luglio 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-06-18;97~accordo-art1 · fonte su Normattiva