[1]Campo di applicazione oggettivo

[2]1. Il presente Accordo si applichera' alla legislazione: A. Per quanto riguarda Israele: la legislazione sull'assicurazione nazionale (versione consolidata) 5755-1995, nella misura in cui si applica ai seguenti settori dell'assicurazione:

  • a)Assicurazione vecchiaia e superstiti;
  • b)Assicurazione invalidita'; B. Per quanto riguarda l'Italia: l'assicurazione obbligatoria generale sull'invalidita', vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, le relative gestioni speciali per i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni) e la gestione separata di questa assicurazione; i regimi esclusivi e sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria previsti per ciascuna categoria di lavoratori nella misura in cui si riferiscono a benefici o rischi coperti dalla legislazione indicata nell'alinea precedente. 2. Salvo quanto indicato nel paragrafo 4 di questo articolo, il presente Accordo si applichera' anche alla future legislazioni che codifichino, sostituiscano, modifichino o integrino la legislazione di cui al paragrafo 1 di questo articolo. 3. Con l'entrata in vigore del presente Accordo, le Autorita' competenti dovranno notificarsi l'un l'altra la rispettiva legislazione nei campi della previdenza sociale indicate nel paragrafo 1. Le Autorita' competenti dovranno notificarsi gli emendamenti alla rispettiva legislazione. 4. Il presente Accordo si applichera' alla legislazione che amplia o emenda l'applicazione della legislazione specificata al paragrafo 1 di questo articolo, a nuovi gruppi di beneficiari, se l'Autorita' Competente della Parte Contraente interessata cosi' decide e lo notifica a questo riguardo all'altra Parte Contraente. 5. Il presente Accordo non si applichera' alla legislazione che introduce un nuovo settore o un nuovo regime di previdenza sociale. 6. Il presente Accordo non si applica alla legislazione dei due Stati contraenti per quanto riguarda la pensione sociale e altri benefici non contributivi erogati con fondi pubblici, o relativa all'integrazione del beneficio minimo, ad eccezione di quanto previsto dagli articoli 13.5 e 16.4.

Testo vigente dal 8 luglio 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-06-18;98~accordo-art2 · fonte su Normattiva