Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e il Giappone sulla sicurezza sociale, fatto a Roma il 6 febbraio 2009
Art. 6 (Accordo)
Ove non diversamente previsto in questo Accordo, una persona che svolge un'attivita' subordinata o autonoma sul territorio di uno Stato contraente sara' esclusivamente soggetta alla legislazione di quello Stato contraente.
Testo vigente dal 8 luglio 2015
