1. Qualora una persona soggetta alla normativa di uno Stato contraente, che lavora sul territorio di quello Stato contraente alle dipendenze di un datore di lavoro con sede in quel territorio, sia inviata da quel datore di lavoro da quel territorio a lavorare nel territorio dell'altro Stato contraente, tale persona sara' soggetta solo alla legislazione del primo Stato contraente come se fosse impiegata sul territorio del primo Stato contraente, a condizione che il periodo del distacco non vada oltre i cinque anni. 2. Se il distacco di cui al paragrafo 1 di questo articolo continua oltre i cinque anni, le competenti autorita' di entrambi gli Stati contraenti o le competenti istituzioni designate da quelle autorita' competenti possono convenire che la persona dipendente rimanga assoggettata solo alla legislazione del primo Stato contraente. 3. Il paragrafo primo di questo articolo si applichera' nell'ipotesi in cui una persona, che e' stata inviata dal suo datore di lavoro dal territorio di uno Stato contraente nel territorio di un terzo Stato, e' successivamente inviata dallo stesso datore di lavoro dal territorio del terzo Stato al territorio dell'altro Stato contraente. 4. Qualora una persona che e' soggetta alla normativa di uno Stato contraente e che normalmente svolge in quel territorio un'attivita' lavorativa autonoma, presta temporaneamente lavoro autonomo solo nel territorio dell'altro Stato contraente, quella persona sara' soggetta solo alla legislazione del primo Stato contraente come se quella persona stesse lavorando sul territorio del primo Stato contraente, purche' il periodo dell'attivita' autonoma sul territorio di un altro Stato contraente non vada oltre i cinque anni. 5. Se l'attivita' autonoma sul territorio dell'altro Stato contraente di cui al paragrafo 4 di questo articolo continua oltre i 5 anni, le autorita' competenti di entrambi gli Stati contraenti o le istituzioni competenti designate da tali autorita' competenti possono convenire che il lavoratore autonomo rimanga soggetto solo alla legislazione del primo Stato contraente.

Testo vigente dal 8 luglio 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-06-18;97~accordo-art7 · fonte su Normattiva