1. Questo Accordo non pregiudica le disposizioni della Convenzione di Vienna sulle Relazioni diplomatiche del 18 aprile 1961, o la Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 24 aprile 1963. 2. Fatto salvo il paragrafo 1 di questo articolo, qualora un impiegato pubblico di uno Stato contraente o qualsiasi persona ad esso assimilata in base alla legislazione di quello Stato contraente e' inviato a lavorare nel territorio dell'altro Stato contraente, tale persona sara' soggetta solo alla legislazione del primo Stato contraente come se tale persona stesse lavorando nel territorio del primo Stato contraente.

Testo vigente dal 8 luglio 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-06-18;97~accordo-art9 · fonte su Normattiva