Su richiesta di un lavoratore subordinato e di un datore di lavoro o di un lavoratore autonomo, le autorita' competenti di entrambi gli Stati contraenti o le istituzioni competenti designate da tali autorita' competenti possono convenire di concedere un'eccezione agli articoli da 6 ad 8, al paragrafo 2 dell'art. 9 ed all'art. 13 nell'interesse di particolari persone o categorie di persone, purche' tali persone o categorie di persone siano soggette alla legislazione di uno degli Stati contraenti.

Testo vigente dal 8 luglio 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-06-18;97~accordo-art10 · fonte su Normattiva