[1]Immunita'

[2]Qualora i familiari che svolgono un'attivita' lavorativa in conformita' del presente Accordo godano di immunita' dalla giurisdizione dello Stato ricevente ai sensi della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche, della Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari o di ogni altro accordo internazionale, si conviene che le immunita' dalla giurisdizione civile ed amministrativa e dall'esecuzione di sentenze o provvedimenti in campo civile od amministrativo siano sospese limitatamente agli atti compiuti nell'esercizio dell'attivita' lavorativa suddetta. Qualora i familiari che svolgono un'attivita' lavorativa in base al presente Accordo godano di immunita' dalla giurisdizione penale ai sensi dei suddetti accordi internazionali e siano accusati di un reato commesso durante l'esercizio di tale attivita' lavorativa, lo Stato inviante dara' seria considerazione ad una richiesta scritta di rinuncia all'immunita' presentatagli dallo Stato ricevente. Qualora non si verificasse tale rinuncia, potrebbero essere considerati il richiamo e comunque la revoca dell'autorizzazione.

Testo vigente dal 5 maggio 2015

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2015-04-23;49~accordo-art5 · fonte su Normattiva