1. La Commissione mista elabora un regolamento per la propria attivita' con il quale vengono meglio precisate le modalita' di funzionamento della Commissione stessa. 2. L'attivita' della Commissione si svolge mediante riunioni e incontri da tenersi secondo necessita', nonche' scambio di corrispondenza. 3. Le decisioni della Commissione mista vengono prese all'unanimita'. La soluzione delle questioni che la Commissione mista non possa eventualmente risolvere, viene sottoposta al Governo della Repubblica italiana ed al Consiglio esecutivo federale dell'Assemblea della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia. 4 La Commissione mista conduce le trattative e redige i documenti in lingua italiana ed in una delle lingue dei popoli della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia. 3. Di ogni sua riunione od incontro la Commissione mista redige un verbale, da sottoporre all'approvazione delle Autorita' competenti delle due Parti. 6. Ciascuna Delegazione nella Commissione mista dispone dei timbri previsti dai rispettivi ordinamenti.

Testo vigente dal 29 gennaio 1985

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urn:nir:stato:legge:1984-12-13;970~convenzione-art13 · fonte su Normattiva