1. Le Parti contraenti si impegnano alla manutenzione dei punti della rete di triangolazione del confine necessari per la determinazione dei termini di confine. Qualora intervengano variazioni nei dati relativi ai suddetti punti trigonometrici, le, due Delegazioni nella Commissione mista si impegnano a darsene reciproca comunicazione. 2. Nello svolgimento delle proprie mansioni gli esperti delle due Delegazioni possono utilizzare i punti trigonometrici esistenti sulla linea di confine o che sono inclusi nella rete di triangolazione del confine situati nel territorio delle due Parti.

Testo vigente dal 29 gennaio 1985

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urn:nir:stato:legge:1984-12-13;970~convenzione-art12 · fonte su Normattiva