Ratifica ed esecuzione dell'atto costitutivo dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale (UNIDO), con allegati
Art. 28 (Atto Costitutivo)
1. Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite costituisce il depositario del presente Atto costitutivo. 2. Il Depositario informera' gli Stati interessati ed il Direttore generale di qualsiasi questione inerente al presente Atto costitutivo.
Testo vigente dal 29 gennaio 1985
