[1]1. Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite informera' gli Stati invitati alla Conferenza indicata all'articolo 23 e ciascuno degli Stati membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite nonche' il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del lavoro, il Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura e il Direttore dell'Ufficio dell'Unione internazionale per la protezione delle opere letterarie ed artistiche:

  • a)del deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione o di adesione;
  • b)della data di entrata in vigore della convenzione;
  • c)delle notifiche, delle dichiarazioni e di ogni altra comunicazione prevista nella presente convenzione;
  • d)di ogni caso in cui si verificasse una delle situazioni previste ai paragrafi 4 e 5 dell'articolo 28. 2. Il Segretario generale dell'organizzazione delle Nazioni Unite informera' del pari il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del lavoro, il Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura e il Direttore dell'Ufficio dell'Unione internazionale per la protezione delle opere letterarie ed artistiche delle domande che gli verranno notificate ai termini dell'articolo 29, come pure di qualsiasi altra comunicazione pervenuta dagli Stati contraenti in merito alla revisione della presente convenzione.

[2]IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale effetto, hanno firmato la presente convenzione.

[3]FATTO a Roma, il 26 ottobre 1961, in un solo esemplare in francese, in inglese e in spagnolo. Copie conformi saranno inviate a cura del Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite a tutti gli Stati invitati alla Conferenza indicata all'articolo 23 e ad ogni Stato membro dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, come pure al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del lavoro, al Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura e al Direttore dett'Ufficio internazionale per la protezione delle opere letterarie ed artistiche.

[4](seguono le firme)

[5]Visto, il Ministro per gli affari esteri MORO

Testo vigente dal 3 gennaio 1974

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urn:nir:stato:legge:1973-11-22;866~convenzione-art34 · fonte su Normattiva