[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA E DI ALBANIA
[4]IMPERATORE D'ETIOPIA
[5]Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
[6]Noi abbiano sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[7]Articolo unico.
[8]E' convertito in legge il Regio decreto-legge 19 ottobre 1938-XVI, n. 1933, riguardante la riforma delle leggi sul lotto pubblico, con le seguenti modificazioni:
[9]L'art. 14 e' sostituito dal seguente:
[10]«Qualora tanto sulla matrice che sulla figlia, oppure soltanto sulla matrice sia omessa l'indicazione della ruota, la giocata s'intende fatta per la ruota di Roma.
[11]«Qualora vi sia discordanza nella indicazione della ruota fra la matrice e la figlia, oppure su quest'ultima sia omessa tale indicazione, la giocata s'intende fatta per la ruota indicata in matrice».
[12]All'art. 49, primo comma, n. 1, dopo la lettera e) e' aggiunto:
[13]«d) non supera L. 45.000 L. 350 » la lettera d) diventa c).
[14]Allo stesso art. 49, secondo comma, n. 2, dopo la lettera e) e' aggiunta:
[15]«f) non supera L. 50.000 L. 1100» la lettera f diventa g).
[16]All'art. 54, primo comma, lettera b) dopo le parole: «generi alimentari», sono aggiunte le altre: «e generi».
[17]All'art. 85 in fine del quarto comma, sono aggiunte le parole: «per meta'; l'altra meta' di dette spese sara' a carico dell'aiuto ricevitore».
[18]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[19]Data a Roma, addi' 5 giugno 1939-XVII
[20]VITTORIO EMANUELE
[21]Mussolini - Di Revel - Lantini
[22]Visto, il Guardasigilli: Solmi
Testo vigente dal 15 luglio 1939
