Le azioni della Fondazione saranno complementari a quelle di altre istituzioni o organismi che operano su un piano nazionale, bilaterale o multilaterale nei settori di sua competenza, senza con questo costituire doppioni di azioni iscritte nei programmi della Comunita'. La Fondazione intraprende in via prioritaria azioni indirette intese ad orientare e promuovere, eventualmente attraverso una partecipazione finanziaria, le iniziative e le attivita' avviate da altre istituzioni o organismi, nel rispetto dell'autonomia di questi ultimi. La Fondazione puo' altresi' prendere l'iniziativa di azioni dirette che altre istituzioni o organismi non sono in grado di intraprendere. Le azioni che la Fondazione puo' incoraggiare o avviare devono interessare di norma, per il loro oggetto o per la cerchia delle persone che possono beneficiarne, un campo piu' vasto del territorio di un solo Stato parte dell'Accordo. La Fondazione, operando in piena autonomia, provvede a una gestione equilibrata delle sue azioni.

Testo vigente dal 29 gennaio 1985

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urn:nir:stato:legge:1984-12-13;973~art3 · fonte su Normattiva