La Fondazione stabilisce il programma che fissa le azioni prioritarie e le modalita' del suo intervento. Le azioni che la Fondazione puo' intraprendere nell'ambito dei suoi compiti, definiti all'articolo 2, possono tra l'altro avere lo scopo di: - favorire, soprattutto tra i popoli della Comunita', la comprensione dell'idea europea e l'informazione sulla costruzione europea, compresa l'informazione sui paesi della Comunita' e sulla loro storia; - studiare il modo in cui i paesi della Comunita' possono preservare e sviluppare il loro patrimonio culturale comune tenendo conto dell'evoluzione contemporanea della societa' e della tecnica; - promuovere l'apprendimento delle lingue dei paesi della Comunita' e le possibilita' di utilizzare praticamente tali conoscenze; - favorire gli scambi delle persone all'interno della Comunita', compresi gli scambi a livello professionale e quelli relativi alle attivita' intese ad accrescere la comprensione della Comunita'; - ideare, in particolare, e sostenere programmi destinati a rispondere agli interessi e alle esigenze dei giovani; - favorire la propagazione della cultura della Comunita', all'interno e all'esterno del suo territorio, soprattutto aiutando progetti culturali o d'altra natura, allo scopo di fornire attraenti dimostrazioni di tipo popolare dell'identita' della Comunita' e della cooperazione tra i popoli che la compongono.
Testo vigente dal 29 gennaio 1985
