Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa della Jugoslavia per evitare le doppie imposizioni sul reddito e sul patrimonio, con protocollo, firmata a Belgrado il 24 febbraio 1982
Art. 14 — Professioni indipendenti
1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae nell'esercizio di una libera professione o da altre attivita' di carattere indipendente sono imponibili soltanto in detto Stato a meno che:
- a)egli non disponga abitualmente nell'altro Stato contraente di una base fissa per l'esercizio della sua attivita', nel qual caso i redditi sono imponibili in detto altro Stato ma unicamente nella misura in cui sono attribuibili a detta base fissa; o b) egli non sia presente nell'altro Stato contraente per l'esercizio della sua attivita' per un periodo o periodi che oltrepassano in totale 183 giorni nel corso dell'anno fiscale considerato, nel qual caso i redditi sono imponibili in detto altro Stato ma unicamente nella misura in cui sono attribuibili alle attivita' esercitate in detto altro Stato. 2. L'espressione "libera professione" comprende in particolare le attivita' indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonche' le attivita' indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.
Testo vigente dal 29 gennaio 1985
