Art. 17 — Artisti e sportivi
1. Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15 della presente Convenzione, i redditi che i professionisti dello spettacolo, quali gli artisti di teatro, del cinema, della radio o della televisione, i musicisti, gli sportivi ed altri, ritraggono dall'esercizio delle loro prestazioni personali in tale qualita' sono imponibili nello Stato contraente in cui dette prestazioni sono esercitate. 2. Quando il reddito proveniente da prestazioni esercitate da un artista dello spettacolo o da uno sportivo di cui al paragrafo i del presente articolo, e' attribuito ad una persona diversa dall'artista o dallo sportivo medesimi, detto reddito puo' essere tassato, nonostante le disposizioni degli articoli 7, 14 e 15 della presente Convenzione, nello Stato contraente dove dette prestazioni sono esercitate. 3. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, i redditi derivanti dalle attivita' di cui al paragrafo 1 del presente articolo, esercitate nell'ambito di un programma di scambi culturali o sportivi svolto da entrambi gli Stati contraenti, sono esenti da imposta nello Stato contraente nel quale dette attivita' sono esercitate.
Testo vigente dal 29 gennaio 1985
