1. La presente Convenzione sara' ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Roma. 2. La Convenzione entrera' in vigore il trentesimo giorno successivo alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni si applicheranno:

  • a)in Iugoslavia: relativamente alle imposte sul reddito ed alle imposte sul patrimonio, per ogni anno fiscale che inizia il, o successivamente al, primo gennaio dell'anno solare successivo a quello dello scambio degli strumenti di ratifica;
  • b)in Italia: relativamente alle imposte sul reddito, per ogni periodo di imposta che inizia il, o successivamente al, primo gennaio dell'anno solare successivo a quello dello scambio degli strumenti di ratifica.

Testo vigente dal 29 gennaio 1985

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urn:nir:stato:legge:1984-12-18;974~art28 · fonte su Normattiva