Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa della Jugoslavia per evitare le doppie imposizioni sul reddito e sul patrimonio, con protocollo, firmata a Belgrado il 24 febbraio 1982
Art. 28 — Entrata in vigore
1. La presente Convenzione sara' ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Roma. 2. La Convenzione entrera' in vigore il trentesimo giorno successivo alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni si applicheranno:
- a)in Iugoslavia: relativamente alle imposte sul reddito ed alle imposte sul patrimonio, per ogni anno fiscale che inizia il, o successivamente al, primo gennaio dell'anno solare successivo a quello dello scambio degli strumenti di ratifica;
- b)in Italia: relativamente alle imposte sul reddito, per ogni periodo di imposta che inizia il, o successivamente al, primo gennaio dell'anno solare successivo a quello dello scambio degli strumenti di ratifica.
Testo vigente dal 29 gennaio 1985
