1. Ogni Stato contraente potra', al momento della firma, della ratifica, dell'accettazione o dell'approvazione, riservarsi il diritto di non applicare:

  • a)l'articolo 7, paragrafo 1;
  • b)l'articolo 10, paragrafo 1, lettera e). 2. Nel notificare l'estensione dell'applicazione della convenzione conformemente all'articolo 27, paragrafo 2, ogni Stato contraente potra' anche esprimere una o piu' riserve con effetto limitato ai territori o a taluni dei territori previsti dall'estensione. 3. Ogni Stato contraente potra' in ogni momento ritirare una riserva che avra' fatto; l'effetto della riserva cessera' il primo giorno del terzo mese di calendario dopo la notifica del ritiro.

Testo vigente dal 30 gennaio 1985

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urn:nir:stato:legge:1984-12-18;975~art22 · fonte su Normattiva