Stato contraente potra', non oltre il momento di ratifica, accettazione, approvazione o di adesione, oppure al momento di una dichiarazione effettuata si sensi degli articoli 39 o 40, esprimere sia l'una, sia entrambe le riserve di cui agli articoli 24 e 26, capoverso 3. Nessuna altra riserva sara' ammessa. Ciascun Stato potra', in ogni momento, ritirare una riserva gia' formulata. Detto ritiro sara' notificato al Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi. La riserva cessera' di avere effetto il primo giorno del terzo mese successivo alla notifica di cui al capoverso precedente.
Testo vigente dal 29 gennaio 1994
