Ogni Stato potra', non oltre la data della ratifica, dell'accettazione, dell'approvazione o dell'adesione fare una o piu' riserve previste negli articoli da 13 a 15. Nessun'altra riserva sara' ammessa. Ogni Stato potra', al momento della notifica di una estensione della Convenzione conformemente all'articolo 22, fare una o piu' di dette riserve applicabili a tutti oppure ad alcuni dei territori menzionati nell'estensione. Ogni Stato contraente potra', in qualsiasi momento, ritirare la riserva che ha fatto. Il ritiro di detta riserva verra' notificato al Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi. Una tale riserva cessera' di avere effetto il primo giorno del terzo mese di calendario dopo la notifica citata nel precedente paragrafo.

Testo vigente dal 12 novembre 1980

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