della responsabilita' par. 1. La ferrovia e' responsabile dei danni derivanti dalla morte, dal ferimento o da qualsiasi altro pregiudizio all'integrita' fisica o mentale del viaggiatore causati da un incidente che sia in relazione con l'esercizio ferroviario e sopravvenga durante la permanenza del viaggiatore nei veicoli ferroviari, od al momento in cui egli vi entra e ne esce. La ferrovia e', inoltre, responsabile dei danni derivanti dall'avaria o dalla perdita totale o parziale degli oggetti che il viaggiatore vittima di un tale incidente aveva sia su di se', sia con se' come colli a mano, ivi compresi gli animali. par. 2. La ferrovia e' esonerata da tale responsabilita':
- a)se l'incidente e' stato causato da circostanze estranee all'esercizio che la ferrovia, nonostante abbia posto la diligenza richiesta dalle particolarita' del caso di specie, non poteva evitare ed alle cui conseguenze non poteva ovviare;
- b)in tutto o in parte, nella misura in cui l'incidente sia dovuto a colpa del viaggiatore o ad un comportamento di questi non conforme alla normale condotta dei viaggiatori;
- c)se l'incidente e' dovuto al comportamento di un terzo che la ferrovia, nonostante abbia posto la diligenza richiesta dalle particolarita' del caso di specie, non poteva evitare ed alle cui conseguenze non poteva ovviare; se non e' esclusa la responsabilita' della ferrovia in virtu' di tale fatto, questa risponde per il tutto nei limiti delle Regole uniformi e senza pregiudizio di un suo eventuale regresso contro terzi. par. 3. Le Regole uniformi non si applicano alla responsabilita' che puo' ricadere sulla ferrovia per i casi non previsti al par. 1. par. 4. La ferrovia responsabile ai sensi di questo capitolo e' quella che, in base alla lista delle linee previste negli articoli 3 e 10 della Convenzione, ha l'esercizio della linea sulla quale si e' verificato l'incidente. Se, in base alla lista menzionata, vi e' coesercizio della linea da parte di due ferrovie, ciascuna di queste e' responsabile.
Testo vigente dal 30 gennaio 1985
