[1]TRADUZIONE UFFICIALE ai sensi dell'art. 28 della convenzione addizionale

[2]CONVENZIONE ADDIZIONALE ALLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE PER IL TRASPORTO DEI VIAGGIATORI E DEI BAGAGLI PER FERROVIA (CIV) DEL 25 FEBBRAIO 1961, RELATIVA ALLA RESPONSABILITA' DELLA FERROVIA PER LA MORTE ED IL FERIMENTO DI VIAGGIATORI

[3]I PLENIPOTENZIARI SOTTOSCRITTI, avendo riconosciuto l'utilita' dell'unificazione delle norme relative alla responsabilita' della ferrovia per i danni sopravvenuti nel corso di un trasporto internazionale e derivanti dalla morte, dal ferimento o da qualunque altro pregiudizio recato all'integrita' fisica o mentale del viaggiatore, come pure dall'avaria o dalla perdita degli oggetti che egli aveva con se', hanno deciso di completare, mediante una Convenzione addizionale, la Convenzione internazionale per il trasporto dei viaggiatori e dei bagagli per ferrovia (CIV) del 25 febbraio 1961, ed hanno concordato i seguenti articoli:

[4]Articolo 1 Campo di applicazione

[5]§ 1. - La presente Convenzione regola la responsabilita' della ferrovia per i danni causati ai viaggiatori da un incidente sopravvenuto sul territorio di uno Stato aderente alla presente Convenzione. Ai sensi della presente Convenzione si intende per "viaggiatori":

  • a)i viaggiatori il cui trasporto e' regolato dalla Convenzione internazionale per il trasporto dei viaggiatori e dei bagagli per ferrovia (CIV) del 25 febbraio 1961,
  • b)gli accompagnatori delle spedizioni effettuate in conformita' alla Convenzione internazionale per il trasporto delle merci per ferrovia (CIM) del 25 febbraio 1961. § 2. - Al momento della firma della presente Convenzione o del deposito dello strumento di ratifica o di adesione, ogni Stato contraente potra' dichiarare di riservarsi il diritto di non applicare la presente Convenzione ai viaggiatori vittime di incidenti sopravvenuti sul proprio territorio, allorche' questi viaggiatori siano suoi cittadini o persone aventi in detto Stato la loro residenza abituale.

Testo vigente dal 28 gennaio 1976

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urn:nir:stato:legge:1975-10-24;810~convenzione-art1 · fonte su Normattiva