nazionale par. 1. Per quanto non previsto nelle Regole uniformi, nelle disposizioni complementari e nelle tariffe internazionali, si applica il diritto nazionale. par. 2. Per diritto nazionale si intende quello dello Stato in cui l'avente diritto fa valere i suoi diritti, comprese le regole relative ai conflitti di legge. par. 3. Per l'applicazione delle disposizioni relative alla responsabilita' della ferrovia in caso di morte e di ferimento di viaggiatori, il diritto nazionale e' quello dello Stato sul cui territorio si e' verificato l'incidente sofferto dal viaggiatore, comprese le regole relative ai conflitti di legge.

Testo vigente dal 30 gennaio 1985

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urn:nir:stato:legge:1984-12-18;976~appendice-a-art8 · fonte su Normattiva