nazionale par. 1. Per quanto non previsto nelle Regole uniformi, nelle disposizioni complementari e nelle tariffe internazionali, si applica il diritto nazionale. par. 2. Per diritto nazionale si intende quello dello Stato in cui l'avente diritto fa valere i suoi diritti, comprese le regole relative ai conflitti di legge.

Testo vigente dal 30 gennaio 1985

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urn:nir:stato:legge:1984-12-18;976~art10 · fonte su Normattiva