della perdita parziale o dell'avaria par. 1. Se la ferrovia scopre o presume una perdita parziale od un'avaria o se l'avente diritto ne afferma l'esistenza, la ferrovia ha l'obbligo di procedere senza indugio, e, se possibile, in presenza dell'avente diritto, alla redazione di un processo verbale, per accertare, secondo la natura del danno, lo stato della merce, la sua massa e, possibilmente, l'entita' del danno, la sua causa ed il momento in cui si e' prodotto. Una copia di questo verbale deve essere consegnata gratuitamente all'avente diritto. par. 2. L'avente diritto, se non accetta le constatazioni del processo verbale, puo' domandare che lo stato e la massa della merce, nonche' le cause e l'ammontare del danno siano accertati da un perito nominato dalle parti o dall'autorita' giudiziaria. La procedura e' soggetta alle leggi e ai regolamenti dello Stato in cui ha luogo l'accertamento.

Testo vigente dal 30 gennaio 1985

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urn:nir:stato:legge:1984-12-18;976~art52 · fonte su Normattiva