della prova par. 1. La prova che la perdita, l'avaria o il ritardo nella riconsegna abbia avuto per causa uno dei fatti previsti nell'articolo 35, par. 2, incombe alla ferrovia. par. 2. Quando la ferrovia stabilisce che la perdita o l'avaria e' potuta risultare, avuto riguardo alle circostanze di fatto, da uno o piu' dei rischi particolari previsti nell'articolo 35, par. 3, si presume che il danno sia risultato da una o piu' di queste cause. L'avente diritto conserva tuttavia il diritto di provare che il danno non ha avuto per causa, totalmente o parzialmente, uno di tali rischi.

Testo vigente dal 30 gennaio 1985

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urn:nir:stato:legge:1984-12-18;976~appendice-a-art36 · fonte su Normattiva