par. 1. I reclami relativi al contratto di trasporto devono essere indirizzati per iscritto alla ferrovia indicata nell'articolo 55. par. 2. Il diritto di presentare un reclamo appartiene alle persone che hanno il diritto d'azione contro la ferrovia in virtu' dell'articolo 54. par. 3. Il mittente, per presentare il reclamo, deve produrre il duplicato della lettera di vettura. In mancanza, egli deve presentare l'autorizzazione del destinatario o fornire la prova che questi ha rifiutato la spedizione. Il destinatario, per presentare reclamo, deve produrre la lettera di vettura se gli e' stata consegnata. par. 4. La lettera di vettura, il duplicato e gli altri documenti che l'avente diritto ritenga utile unire al suo reclamo devono essere presentati o in originale, o in copie, queste ultime debitamente legalizzate se la ferrovia lo richieda. All'atto della liquidazione del reclamo, la ferrovia puo' esigere la presentazione in originale della lettera di vettura, del duplicato o dello scontrino dell'assegno per annotarvi l'avvenuta liquidazione.

Testo vigente dal 30 gennaio 1985

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urn:nir:stato:legge:1984-12-18;976~art53 · fonte su Normattiva