generale par. 1. L'Assemblea generale si compone dei rappresentanti degli Stati membri. par. 2. L'Assemblea generale:
- a)stabilisce il proprio regolamento interno;
- b)determina la composizione del Comitato amministrativo in conformita' dell'articolo 7, par. 1;
- c)emana direttive riguardanti l'attivita' del Comitato amministrativo e dell'Ufficio centrale;
- d)fissa, per periodi quinquennali, l'ammontare massimo delle spese annuali dell'Organizzazione o emana direttive riguardanti la limitazione di tali spese;
- e)decide, in conformita' dell'articolo 19, par. 2, sulle proposte intese a modificare la Convenzione;
- f)decide sulle richieste di adesione che le vengono sottoposte in base all'articolo 23, par. 2;
- g)decide sulle altre questioni iscritte all'ordine del giorno conformemente al par. 3. par. 3. L'Ufficio centrale convoca l'Assemblea generale una volta ogni cinque anni o su richiesta di un terzo degli Stati membri, nonche' nei casi previsti agli articoli 19, par. 2 e 23, par. 2 e invia agli Stati membri il progetto di ordine del giorno, almeno tre mesi prima dell'apertura della sessione. par. 4. Nell'Assemblea generale, il quorum e' raggiunto allorche' vi e' rappresentata la maggioranza degli Stati membri. Uno Stato membro puo' farsi rappresentare da un altro Stato membro; tuttavia, uno Stato non puo' rappresentare piu' di due altri Stati. par. 5. Le decisioni dell'Assemblea generale sono adottate a maggioranza degli Stati membri rappresentati al momento della votazione. Tuttavia, per l'applicazione del par. 2 d) e del par. 2 e), in quest'ultimo caso quando si tratta di proposte di modifica della Convenzione propriamente detta e del Protocollo, la maggioranza richiesta e' quella dei due terzi. par. 6. D'intesa con la maggioranza degli Stati membri, l'Ufficio centrale invita anche Stati non membri a partecipare, con voto consultivo, alle sessioni dell'Assemblea generale. D'intesa con la maggioranza degli Stati membri, l'Ufficio centrale invita a partecipare, con voto consultivo, alle sessioni della Assemblea generale, organizzazioni internazionali aventi competenza in materia di trasporto o che si occupino di problemi iscritti all'ordine del giorno. par. 7. Prima delle sessioni dell'Assemblea generale e secondo le direttive del Comitato amministrativo, viene convocata la Commissione di revisione per procedere all'esame preliminare delle proposte contemplate all'articolo 19, par. 2.
Testo vigente dal 30 gennaio 1985
