Art. 6 (Accordo)
[1]Consiglio
[2]Composizione
[3]1. Il Consiglio e' composto da tutti gli Stati membri del Laboratorio. Ogni Stato membro e' rappresentato al massimo da due delegati che possono essere assistiti da consiglieri. Il Consiglio elegge un presidente e due vice-presidenti che restano in carica per la durata di un anno; essi non possono essere rieletti per piu' di due volte consecutive.
[4]Osservatori
[5]2. a) gli Stati che non sono parti contraenti del presente Accordo possono assistere alle riunioni del Consiglio in qualita' di osservatori alle seguenti condizioni:
- i)Membri della CEBM: di diritto;
- ii)Stati non membri della CEBM: per decisione del Consiglio preso all'unanimita' degli Stati membri presenti e votanti;
- b)l'OEBM ed altri osservatori possono assistere alle riunioni del Consiglio conformemente al regolamento interno adottato dal Consiglio stesso ai sensi del par. 3) lettera j) del presente articolo.
[6]Poteri
[7]3. Il Consiglio:
- a)determina la politica del Laboratorio in campo scientifico, tecnico ed amministrativo, in particolare mediante l'impartizione di direttive al Direttore Generale;
- b)approva un progetto-quadro per l'esecuzione del programma definito all'articolo 2) par. 2) del presente Accordo e ne fissa la durata. Mediante l'approvazione di tale progetto il Consiglio decide all'unanimita' dei voti degli Stati membri presenti e votanti un periodo minimo per la partecipazione al programma suddetto e l'ammontare massimo dei mezzi che possono essere impegnati o spesi durante questo periodo, ne' tale periodo ne' tale ammontare possono essere modificati successivamente senza una decisione del Consiglio presa all'unanimita' dagli Stati membri presenti e votanti. Alla fine del periodo suddetto il Consiglio determina allo stesso modo l'ammontare massimo dei mezzi destinati ad un nuovo periodo fissato dal Consiglio;
- c)adotta il bilancio annuale alla maggioranza dei due terzi degli Stati membri presenti e votanti con la riserva che i contributi di tali Stati membri costituiscano per lo meno due terzi dei contributi complessivi del bilancio del Laboratorio oppure che tutti gli Stati membri presenti e votanti si pronuncino favorevolmente meno uno;
- d)approva alla maggioranza dei due terzi degli Stati membri presenti e votanti la previsione provvisoria delle spese per i due anni successivi;
- e)adotta alla maggioranza dei due terzi degli Stati membri presenti e votanti il Regolamento finanziario del Laboratorio;
- f)approva e pubblica il rendiconto annuale controllato;
- g)approva il rapporto annuale presentato dal Direttore generale;
- h)stabilisce l'organico necessario;
- i)adotta alla maggioranza dei due terzi di tutti gli Stati membri lo Statuto del personale;
- j)stabilisce con la maggioranza dei due terzi degli Stati membri presenti e votanti la creazione di gruppi e di installazioni del Laboratorio al di fuori della sua sede;
- k)adotta un regolamento interno;
- l)detiene tutti gli altri poteri ed esercita tutte le altre funzioni necessarie al conseguimento dei fini del Laboratorio quali sono definiti nel presente Accordo. 4. Il Consiglio puo' modificarne il programma di cui al par. 2) dell'articolo 2) del presente Accordo mediante decisione presa all'unanimita' degli Stati membri presenti e votanti.
[8]Sessioni
[9]5. Il Consiglio si riunisce almeno una volta all'anno in sessione ordinaria. Esso puo' inoltre riunirsi in sessione straordinaria. Le sessioni hanno luogo nella sede del Laboratorio, salvo decisione contraria del Consiglio.
[10]Votazioni
[11]6. a) i) ogni Stato membro dispone di un voto nel Consiglio;
- ii)gli Stati che hanno firmato il presente Accordo ma non l'hanno ancora ratificato, accettato o approvato possono farsi rappresentare senza diritto di voto alle sessioni del Consiglio e prendere parte ai suoi lavori per un periodo di due anni dall'entrata in vigore del presente Accordo in conformita' coll'articolo XV par. 4) lettera a);
- iii)uno Stato membro in ritardo nel pagamento dei propri contributi, non ha diritto di voto in quella sessione del Consiglio nel corso della quale il Direttore Generale dichiari che l'ammontare dell'arretrato uguaglia o supera l'ammontare dei contributi dovuti dallo Stato suddetto per i due esercizi finanziari precedenti.
- b)Salvo disposizioni contrarie del presente Accordo le decisioni del Consiglio vengono prese a maggioranza degli Stati membri presenti e votanti.
- c)La presenza dei delegati della maggioranza di tutti gli Stati membri e' necessaria per costituire il quorum per tutte le sessioni del Consiglio.
[12]Organi sussidiari
[13]7. a) Il Consiglio istituisce mediante decisione presa alla maggioranza dei due terzi di tutti gli Stati membri un Comitato consultivo scientifico, un Comitato finanziario ed ogni altro organo sussidiario che si dimostri necessario.
- b)La decisione che istituisce il Comitato consultivo scientifico contiene disposizioni relative alla composizione e ai compiti di tale Comitato, ed alla rotazione dei suoi membri, in conformita' con l'articolo VIII del presente Accordo e definisce inoltre le modalita' per l'esercizio della sua attivita'.
- c)La decisione che istituisce il Comitato finanziario e gli altri organi sussidiari dovra' comprendere le disposizioni relative alla composizione ed ai compiti degli organi suddetti.
- d)Gli organi sussidiari adottano un proprio regolamento interno.
Testo vigente dal 19 giugno 1976
