Art. 34 — Esame e parere della commissione
[1]La commissione esamina la documentazione presentata dall'interessato a corredo della domanda, chiede, ove occorra, altri documenti e raccoglie d'ufficio tutte le informazioni che reputi necessarie ai fini del parere che deve emettere a norma del terzo comma dell'articolo 32. Il parere della commissione concerne l'effettiva esistenza delle esigenze esposte nella domanda e l'adeguatezza del mezzo o dei mezzi di trasporto indicati rispetto alle esigenze stesse. Quando il richiedente sia un imprenditore, il parere ha specificamente riguardo alla natura e all'entita' dell'attivita' principale di cui il trasporto deve essere attivita' accessoria o complementare. Le deliberazioni della commissione sono valide se prese con la partecipazione della maggioranza dei componenti ed a maggioranza dei partecipanti. In caso di parita' prevale il voto del presidente.
[2]3a
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Decreto 31 ottobre 1977
3aIl Decreto 31 ottobre 1977 (in G.U. 15/11/1977, n. 311) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Con effetto dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1977, n. 783, e fino alla costituzione in ogni singola provincia della speciale commissione, di cui all'art. 33 della suindicata legge, i compiti della commissione stessa, previsti dagli articoli 32, comma terzo, e 34 della legge 6 giugno 1974 n. 298, sono svolti dalla commissione consultiva provinciale per l'autotrasporto di' cose, istituita col decreto ministeriale 29 settembre 1968".
Testo vigente dal 30 novembre 1977
