Il pagamento integrale della somma forfettaria indicata all'articolo 1 del presente Accordo avra' effetto liberatorio per lo Stato romeno e per le persone fisiche e giuridiche romene nei confronti dello Stato italiano e delle persone fisiche e giuridiche italiane e, conseguentemente, il Governo della Repubblica italiana considerera' integralmente e definitivamente estinte tutte le pretese regolate con il presente Accordo.
Testo vigente dal 30 novembre 1971
