Il Governo della Repubblica italiana trasmettera' al Governo della Repubblica socialista di Romania, nel termine di due anni dal pagamento integrale della somma forfettaria indicata nell'articolo 1 del presente Accordo, i documenti in base ai quali sono stati indennizzati gli aventi diritto italiani.

Testo vigente dal 30 novembre 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-10-09;979~accordo-art7 · fonte su Normattiva