[1]considerate
[2]1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito e sul patrimonio prelevate per conto di ciascuno degli Stati contraenti, delle sue suddivisioni politiche e amministrative e dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento. 2. Sono considerate imposte sul reddito e sul patrimonio le imposte prelevate sul reddito complessivo, sul patrimonio complessivo, o su elementi del reddito o del patrimonio, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi e dei salari corrisposti dalle imprese, nonche' le imposte sui plusvalori. 3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare:
- a)per quanto concerne l'Italia:
- 1)l'imposta sul reddito delle persone fisiche;
- 2)l'imposta sul reddito delle persone giuridiche;
- 3)l'imposta locale sui redditi ancorche' riscosse mediante ritenuta alla fonte; (qui di seguito indicate quali "imposta italiana").
- b)per quanto concerne la Romania:
- 1)l'imposta sui redditi derivanti dai salari, dai lavori letterari, artistici, scientifici, dalla collaborazione a pubblicazioni, a spettacoli, dalle perizie o da altre analoghe fonti;
- 2)l'imposta sui redditi realizzati in Romania da persone fisiche e giuridiche non residenti;
- 3)l'imposta sui redditi delle societa' miste costituite con la partecipazione delle organizzazioni economiche romene e dei loro associati stranieri, nonche' l'imposta sulle rappresentanze delle imprese commerciali e delle organizzazioni economiche straniere;
- 4)l'imposta sui redditi derivanti dalle attivita' produttive (da mestieri, libere professioni), nonche' dalle imprese diverse da quelle di Stato;
- 5)l'imposta sui redditi derivanti dall'affitto di fabbricati e di terreni;
- 6)l'imposta sui redditi derivanti dalle attivita' agricole; (qui di seguito indicate quali "imposta rumena"). 4. La Convenzione si applichera' anche alle imposte future di natura identica o analoga che verranno istituite dopo la firma della Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte di cui al paragrafo 3. Le autorita' competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le modifiche sostanziali apportate alle rispettive legislazioni fiscali.
Testo vigente dal 8 novembre 1978
