TRADUZIONE NON UFFICIALE ACCORDO PER L'ISTITUZIONE DELL'ISTITUTO INTERNAZIONALE DI DIRITTO DELLO SVILUPPO Le Parti firmatarie, RICONOSCENDO l'importanza del Diritto nel processo di sviluppo e la necessita' di formare giuristi per lo sviluppo; CONSIDERANDO che l'Istituto Internazionale di Diritto dello Sviluppo (IDLI) e' stato istituito nel 1983 come Organizzazione non governativa internazionale soggetta al diritto dei Paesi Bassi per assistere i giuristi dei paesi in via di sviluppo a migliorare le loro capacita' di negoziatori e di consiglieri nelle transazioni concernenti l'aiuto allo sviluppo, gli investimenti stranieri, il commercio internazionale ed altre transazioni internazionali di affari; CONSIDERANDO che nei primi tre anni di attivita' l'IDLI ha organizzato dei corsi, dei seminari e dei programmi speciali di formazione ai quali hanno assistito oltre 480 partecipanti provenienti da piu' di 80 Paesi; CONSIDERANDO che l'IDLI ha ora ottenuto importanti finanziamenti da parte di vari governi, di organizzazioni internazionali, di fondazioni e dal settore privato, per appoggiare le sue attivita'; CONSIDERANDO che il Governo italiano e' disposto ad aprire la negoziazione di un Accordo di sede quando l'IDLI avra' ottenuto lo statuto di organizzazione internazionale; RITENGONO che e' ora auspicabile che l'Istituto Internazionale di Diritto dello Sviluppo sia costituito in organizzazione internazionale con gli organi, la personalita' e lo statuto giuridico adeguati; DI CONSEGUENZA LE PARTI FIRMATARIE hanno convenuto quanto segue: ARTICOLO I. ISTITUZIONE E STATUTO 1. L'Istituto Internazionale di Diritto dello Sviluppo, in appresso denominato l"Istituto" o l'"IDLI", e' costituito con il presente Accordo in una organizzazione internazionale. 2. L'IDLI possiede piena personalita' e beneficia della capacita' necessaria all'esercizio delle sue funzioni ed al compimento del suo mandato. 3. L'Istituto agisce in conformita' con le disposizioni del presente Accordo.
Testo vigente dal 7 aprile 1993
