ARTICOLO XV. NORME TRANSITORIE All'atto dell'entrata in vigore del presente Accordo, l'Istituto adottera' tutti i provvedimenti necessari per acquisire i diritti, obblighi, concessioni, proprieta' ed interessi dell'organismo suo predecessore, l'Istituto Internazionale di Diritto dello Sviluppo, organizzazione non-governativa con sede legale a Rotterdam, Paesi Bassi. IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente Accordo in un solo esemplare in lingua inglese e in lingua francese, entrambe i testi facenti ugualmente fede. Fatto a Roma, il 5 febbraio 1988.

Testo vigente dal 7 aprile 1993

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urn:nir:stato:legge:1993-03-22;98~accordo-artxv · fonte su Normattiva