ARTICOLO II. OBIETTIVI ED ATTIVITA' 1. Gli obiettivi dell'Istituto sono: A. Di incoraggiare e di agevolare il miglioramento e l'utilizzazione delle risorse del Diritto nel processo di sviluppo; B. Di incoraggiare l'adesione alla regola del diritto nelle transazioni internazionali; C. di migliorare le capacita' di negoziazione dei paesi in via di sviluppo nei settori della cooperazione allo sviluppo, degli investimenti stranieri, del commercio internazionale e di altre transazioni internazionali di affari. 2. Al fine di raggiungere i suddetti obiettivi, l'Istituto puo' intraprendere le seguenti attivita': A. Formazione, assistenza tecnica, ricerca, pubblicazioni, creazione e gestione di un centro di documentazione legale; B. Altre attivita' suscettibili di favorire gli obiettivi dell'Istituto. 3. L'Istituto non e' influenzato da considerazioni politiche nelle sue attivita', nella gestione e nel reclutamento del suo personale.

Testo vigente dal 7 aprile 1993

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urn:nir:stato:legge:1993-03-22;98~accordo-artii · fonte su Normattiva