ARTICOLO IV. SEDE 1. La sede dell'Istituto e' a Roma, Italia, a meno che l'Assemblea non decida di trasferirla altrove. 2. L'Istituto puo' aprire uffici in altri luoghi in funzione delle esigenze dei suoi programmi.
Testo vigente dal 7 aprile 1993
ARTICOLO IV. SEDE 1. La sede dell'Istituto e' a Roma, Italia, a meno che l'Assemblea non decida di trasferirla altrove. 2. L'Istituto puo' aprire uffici in altri luoghi in funzione delle esigenze dei suoi programmi.
Testo vigente dal 7 aprile 1993
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1993-03-22;98~accordo-artiv · fonte su Normattiva